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Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia“), recentemente recepito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia“), introduce alcune modifiche nell'ambito della gestione della sicurezza aziendale e della prevenzione incendi, per una teorica diminuzione degli oneri delle Aziende in una logica di risparmio economico e di stimolo ad un loro sviluppo.

In particolare:

- l’art. 32 (“Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro“) introduce alcune modifiche alle indicazioni di sicurezza già espresse dal D.Lgs. 81/08,
- l’art. 38 (“Disposizioni in materia di prevenzione incendi“) modifica alcune indicazioni riguardo la prevenzione e protezione incendi sul luogo di lavoro.

Riepilogo modifiche introdotte:

DUVRI

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza) è il documento che regola gli obblighi di cooperazione e coordinamento tra Azienda Committente ed Azienda Appaltatrice per lavori in appalto non rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 (Cantieri temporanei).

Il DL interviene modificando radicalmente i commi 3 e 3-bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, introducendo la possibilità di evitare la realizzazione del DUVRI “limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter” (che dovranno però essere individuati con un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

In alternativa al DUVRI il Datore di Lavoro committente dovrà identificare un proprio incaricato alla supervisione delle attività complessive oggetto di appalto, il quale dovrà essere “in possesso di formazione esperienza e competenza professionali,adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento“. Prima delle modifiche introdotte dalla Legge 98/13, nel DL si parlava espressamente della figura del preposto, quindi si ritiene che la formazione per questo “incaricato” debba essere almeno di quel genere e livello.

QUALIFICAZIONE DI RSPP ED ASPP

Il DL interviene modificando l’art. 32 del D. Lgs. 81/08, introducendo il comma 5-bis: “In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.”

QUALIFICAZIONE DI LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI ED RLS

Similmente alle agevolazioni formative per RSPP ed ASPP, il DL introduce una facilitazione dello stesso tenore anche per Lavoratori, Dirigenti, Preposti ed RLS.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene infatti modificato con la seguente dicitura: “In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati."

VERIFICHE ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Il DL elimina i 30 giorni di attesa di risposta dalla ASL per le verifiche successive delle attrezzature prima di potersi rivolgere ad organismi privati. Il testo letteralmente recita: "Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13” e successivo comma 12: “I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII“.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Viene modificato l’art. 88, comma 2, che specifica gli ambiti di esenzione dagli obblighi di cui al Capo I del Titolo IV (“Cantieri temporanei o mobili“).
Viene introdotta la lettera g-bis), che esclude dagli obblighi i “lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI” e la lettera g-ter) che esclude le “attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X“.